Il criterio della normale tollerabilità acustica e l’Art. 844 c.c.
Questa breve nota analizza alcune ‘inadeguatezze’ della normale tollerabilità acustica. L’origine di questo criterio giurisprudenziale risiede nell’art. 844 c.c. Molto spesso i tecnici lo utilizzano nelle operazioni peritali di CTU e CTP. Lo scopo principale è valutare il disturbo da rumore nei rapporti tra privati.
I limiti del criterio comparativo dei 3 dB
L’adozione meccanica del cosiddetto “criterio comparativo” solleva oggi dubbi significativi. Questo parametro fissa solitamente il limite di tollerabilità a +3 dB sul rumore di fondo. Tuttavia, tale soglia nasce da orientamenti dei giudici e non da norme tecniche specifiche. Di conseguenza, i consulenti la applicano spesso senza una reale analisi del rumore. Questa mancanza di contestualizzazione può rendere la perizia meno solida.
Differenze tra ambito civile e amministrativo
Esiste un divario netto tra i limiti amministrativi e la normale tollerabilità acustica in sede civile. Un’attività commerciale potrebbe rispettare i regolamenti comunali e il D.P.C.M. 14/11/97. Nonostante ciò, il rumore prodotto potrebbe risultare intollerabile per un vicino di casa. Questo paradosso normativo crea frequenti incertezze durante le dispute legali. I tecnici devono quindi interpretare un concetto elastico usando strumenti di misura oggettivi.
Verso una valutazione tecnica più rigorosa
Una corretta valutazione del disturbo non può basarsi solo su una sottrazione algebrica. Bisogna considerare attentamente la condizione dei luoghi e la persistenza del rumore. Inoltre, è fondamentale analizzare componenti sonore specifiche come i toni puri o i rumori impulsivi. Solo un approccio multidisciplinare permette di superare le attuali lacune interpretative.
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